Quello delle bici elettriche è un tema su cui si fa ancora molta confusione. Alcuni (pochi per fortuna) negozianti disonesti se ne approfittano, spacciando altri mezzi per bici elettriche. In questo articolo si cercherà di fare un po’ di chiarezza fra i numerosi termini (bici elettriche, bici a pedalata assistita, bipa, pedelec…) che vengono usati nel settore.
Uno dei vantaggi dell’avere una bici (elettrica o meno) è che può essere usata sia lungo le strade, sia lungo le piste ciclabili; inoltre, non ha bisogno di costose immatricolazioni e assicurazioni e chi la guida non ha l’obbligo del casco…chi vuole una bici, vuole anche tutti questi vantaggi. Ha quindi senso, per fare chiarezza su questo argomento, partire dalla legge, e capire che cosa è ufficialmente classificato come “bici”, e che cosa invece non lo è.
Il codice della strada (italiano e europeo) pone una serie di limiti ben precisi alla potenza delle bici elettriche; i mezzi che hanno un motore che supera questi limiti possono anche avere due ruote e dei pedali, ma non sono ufficialmente “bici”, bensì dei ciclomotori: in pratica dei motorini che invece di avere un motore a scoppio hanno un motore elettrico, e devono quindi avere targa assicurazione eccetera. Quali sono quindi questi limiti da non superare?
- Il motore deve avere una potenza nominale massima di 250W
- Il motore si deve attivare automaticamente, e solo in contemporanea alla pedalata; se i pedali sono fermi, il motore deve spegnersi.
- La potenza fornita dal motore deve interrompersi del tutto al raggiungimento dei 25 km/h.
Le bici con motore elettrico che rispettano questi criteri sono chiamate “bici a pedalata assistita”, “bipa” o “pedelec”. Più ambiguo è il termine “bici elettrica”: viene spesso usato indistintamente per indicare sia le bici a pedalata assistita, che quei mezzi con motori potenti, che superano i limiti indicati sopra, e che, a rigor di legge, non sono in realtà bici, ma ciclomotori elettrici, come si diceva prima.
In questo sito parleremo quasi esclusivamente di mezzi riconosciuti dalla legge come “bici”; nei rari casi in cui tratteremo di mezzi più potenti specificheremo sempre che si tratta di veicoli che possono circolare solo con targa e assicurazione.
Alcune considerazioni sui limiti di potenza per le bici elettriche
I limiti alla potenza del motore delle bici elettriche a pedalata assistita indicati prima sono stati introdotti dalla direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia con un decreto del 31 gennaio 2003. Secondo alcuni, i limiti sono troppo….limitanti, e andrebbero alzati. Noi siamo solo parzialmente d’accordo. Cerchiamo di spiegare il perché.
Le bici a pedalata assistita devono poter convivere con le bici normali, condividendo ad esempio le piste ciclabili. La limitazione a 25 km/h permette di raggiungere questo scopo. Avere bici elettriche che sfrecciano ai 40, 45, o 50 km/h sulle piste ciclabili, accanto a bici normali guidate magari da persone che giustamente vogliono andare piano, sarebbe molto pericoloso.
Nel momento in cui si fanno campagne per ridurre la velocità delle automobili nei centri urbani, ponendo limiti a 30 km/h, che senso ha mandare all’aria la “mobilità dolce” e reintrodurre la velocità proprio sulle biciclette?
C’è chi dice che 250W siano troppo pochi in salita. È bene ricordare che con 250W è già possibile superare salite intorno al 3-4% senza fare alcuna fatica; certo, se la pendenza sale, è necessario impegnarsi nella pedalata e aiutare il motore. Per questo crediamo che ci debba essere un dibattito riguardo alla possibilità di alzare il limite di potenza del motore, per avere una maggiore assistenza in salita; crediamo tuttavia che sia giusto mantenere il limite a 25 km/h, o al massimo alzarlo al 30 km/h, per mezzi che siano considerati agli occhi della legge come “bici”.
Se si vogliono usare mezzi più veloci è possibile poi pensare a una categoria simile alle Speed-Pedelec tedesche: bici elettriche con la possibilità di arrivare fino ai 45 km/h. Crediamo sia giusto però distinguere questa categoria, introducendo qualche controllo in più, per la sicurezza di tutti. Senza arrivare a imporre gli obblighi (e le spese) burocratici presenti per i ciclomotori, si potrebbe pensare a un limite d’età, o a un controllo periodico dell’efficienza del mezzo.
Per diffondere l’uso delle bici elettriche cargo poi si sta pensando anche a una nuova classe di motori, con potenza fino a 1000W per poter spostare carichi pesanti anche in salita, ma velocità comunque limitata.
Con il 1 gennaio 2017 sono entrate in vigore nuove norme con alcune piccole differenze.
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Perchè invece non scriviamo al ministero perchè recepisca la legge europea?
Se lo facciamo in tanti, magari muoveranno il mouse…
In tutti questi discorsi non ho capito una cosa. Ho letto che con velocità superiore ai 25km/h e con motore elettrico superiore a 250w è necessaria una targa e pure l’assicurazione, quindi vale anche per una pedelec da 850w? La legge italiana permette di targare un mezzo di tale potenza?
fatemi sapere vi prego…
Salve Luca,
a quanto ci risulta il mezzo di cui parla andrebbe omologato come ciclomotore. Ci risulta anche che operazioni di questo tipo siano molto complicate da fare, in pratica.
La cosa migliore che può fare è contattare la locale Motorizzazione Civile e sentire che le dicono. Ci faccia sapere!
Grazie per la dritta!
Io ho comprato una ebike speed45 con intenzione di immatricolarla.acquistata metà febbraio 2015 e dopo molti mesi di iter a fine giugno ho ricevuto targa e libretto.ps sono disponibile per informazioni al riguardo.saluti nicola
Potresti darci qualche altro dettaglio in merito all’immatricolazione?
Quanto costa la procedura di immatricolazione? Una volta ottenuta occorre pagare la tassa di possesso annuale? Se sì, quanto? Occorre pagare l’assicurazione? Se sì quanto?
Grazie.
non sono un robot