A chi non è mai capitato? Stiamo per partire, giro già organizzato e ci capita un imprevisto: abbiamo stretto troppo la vite del reggisella e si è spanata, oppure le pastiglie dei freni ci hanno salutato e non hanno più presa… Piccoli e grandi imprevisti che ci portano, in molti casi, a lasciare la bicicletta in officina per le opportune e dovute riparazioni.
Scopriamo quali sono i diritti previsti dal contratto d’opera con il professionista che ripara la nostra bicicletta, per tutelarci come consumatori e clienti.
La riparazione della bicicletta: contratto e diritti dei consumatori
Tutto accade in un attimo: noi vogliamo la riparazione, il meccanico vuole accontentarci e avere clienti contenti che poi, probabilmente, torneranno per la manutenzione periodica. Si consegna la bici, chiede il costo e via, contratto concluso. Normalmente, nel negozio vengono chiesti i nostri dati, annotati marca e modello della bici, registrati indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare. A seconda della riparazione da fare potrebbe essere richiesto un acconto.
Il contratto di prestazione d’opera
Da un punto di vista giuridico – e qui interviene il legale e non l’appassionato ciclista – che tipo di contratto abbiamo stipulato con il meccanico e di quali diritti godono i consumatori? Purtroppo capita che non tutte le riparazioni funzionino al meglio e grande sia la delusione di un cambio che “gratta” o di un freno che non ne vuol sapere di funzionare come dovrebbe.
Il rapporto giuridico tra il cliente ed il meccanico costituisce, anzitutto, un contratto ai sensi dell’art. 1341 Codice civile (cc.). Nello specifico, si tratta di un contratto di prestazione d’opera: il meccanico mette a disposizione le proprie conoscenze tecniche ed il proprio tempo per eseguire una determinata prestazione, ovvero: riparare la nostra bicicletta.
Tale contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del codice. In particolare, la prestazione del meccanico viene eseguita prevalentemente da quest’ultimo (o dai suoi collaboratori) e senza un rapporto di subordinazione con il cliente. Eseguita la prestazione, il cliente è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito.
Come agire in caso di problemi con la riparazione della bicicletta
Nel caso vi siano problemi e la riparazione non sia stata effettuata a regola d’arte (o secondo le condizioni pattuite), il cliente può fissare un congruo termine, affinché il meccanico rimedi al lavoro non ottimale. Se il cliente non fissa alcun termine, potrà far eliminare i vizi, questo il termine tecnico, a spese a carico del meccanico o diminuire, unilateralmente, il compenso pattuito. Ciò salvo il risarcimento di possibili danni, nel caso il meccanico abbia agito con colpa, e con la possibilità, in determinati casi, di risolvere o recedere dal contratto.
Importante: l’accettazione della riparazione libera il meccanico da responsabilità, salvo che si tratti di vizi non subito riconoscibili. Ad esempio, il cambio funziona perfettamente dal meccanico e durante la prima salita, magari sotto sforzo, la catena non sale sull’ultimo pignone e ci fa perdere il miglior tempo che stavamo realizzando. In tali casi, bisogna agire senza indugio: dobbiamo farlo presente entro otto giorni al meccanico e al massimo entro un anno dalla riparazione.
Se il cliente è insoddisfatto
Il cliente insoddisfatto, che magari aspetta da tempo che la sua bici venga riparata, mentre il meccanico tergiversa, può sempre recedere dal contratto. Come? Riprendendo la propria bicicletta e tenendo, però, indenne il meccanico dalle spese sostenute e pagando il lavoro già effettuato.
Dato che, normalmente, noi ciclisti della settimana non siamo professionisti, abbiamo tutta una serie di tutele rinvenibili nel Codice del consumo e derivanti dalle normative europee. Ciò significa che molti dei “contrattini” che ci fanno sottoscrivere i negozi al momento della consegna della bici contengono clausole invalide e in caso di problemi, abbiamo ottime possibilità di far valere i nostri diritti.
I diritti nel caso di sostituzione di pezzi di ricambio
Un discorso particolare vale, poi, per riparazioni che prevedono la sostituzione di pezzi di ricambio.
Ad esempio: se un comando elettronico non funziona, c’è poco da fare: difficilmente verrà riparato, il meccanico ordinerà un nuovo comando e lo monterà sulla bicicletta.
In questo caso, avremo due rapporti contrattuali: da un lato il contratto d’opera; dall’altro, una vendita (il pezzo di ricambio). Dovessero esserci problemi nei ricambi, vi sono delle tutele molto ampie derivanti dalle normative europee. Ad esempio, sussiste una presunzione che il vizio fosse già presente, se comparso entro un anno dalla consegna del pezzo di ricambio.
I contratti in Europa: la normativa
Fin qui abbiamo visto quanto consegue l’Italia e il diritto italiano. Se volgiamo il nostro sguardo all’estero valgono altre regole. Per semplicità, ci limiteremo all’Europa e per fortuna abbiamo tutele molto simili.
Iniziamo dal tema più complesso: il contratto d’opera. La riparazione in uno Stato estero è soggetta al diritto dello Stato in cui viene effettuata. In termini tecnici si parla della “prestazione caratteristica del contratto” e questa prestazione è data dal lavoro del meccanico. Naturalmente, ci sono tutele di carattere generale per i consumatori, ma dovesse capitarci in via sporadica ed eccezionale un problema all’estero cosa possiamo fare? Poco o nulla in pratica. Come in Italia, si può solo consigliare di rivolgersi al meccanico e contestare la riparazione.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, invece, abbiamo le tutele offerte dal diritto europeo e che sono applicabili in maniera simile in tutti gli Stati membri. Ad esempio, la presunzione riguardante i vizi a cui abbiamo già accennato.
Segnalare per tempo eventuali problemi
In conclusione, riguardo alla riparazione della bicicletta per far valere i nostri diritti di consumatori possiamo consigliare di stare molto attenti quando ritiriamo la bicicletta e di segnalare eventuali problemi sempre entro otto giorni e ancora meglio se per iscritto, magari con un’ e-mail in cui spieghiamo nel dettaglio quali problemi abbiamo riscontrato e perché non siamo soddisfatti della riparazione effettuata dal meccanico.
Buonasera, se un cliente mi lascia la bici nella mia officina per una riparazione dopo averla riparata dopo quanto tempo il cliente dopo averlo avvisato che la bici è pronta deve venirla a ritirare, per non creare un deposito di bici nella mia officina?
Salve Giovanni,
è una decisione che spetta a lei in quanto esercente e dipende da una serie di fattori. In ogni caso va messo in chiaro con il cliente il tempo massimo entro cui può venire a ritirare la bici una volta pronta: può essere comunicato subito al momento di consegna del preventivo di riparazione e ribadito via email o telefono quando la bici è pronta per essere ritirata.
Manuel Massimo – Direttore responsabile di Bikeitalia.it
Buongiorno. Ho la bici elettrica e il 3 gennaio era rotto li motore. il meccanico mi ha detto prima che costerà verso 150 euro. dopo mi ha chiamato e dice 350 euro ti metto motore più buono. dopo mi dice che da cambiare anche impianto elettrico che vecchio non va con nuovo motore. e costa ancora 180 euro. ma mi fa lo sconto. quasi un mese lui tenuto la bici. alla fine ieri ho ritirato e pagata 460 euro. non mi ha dato preventivo dettagliato. la bici ancora in garanzia. e non mi vogliono fare rimborso perché non ho preventivo giusto. un altra cosa lui ha messo motore più potente di 250w e la bici non si blocca dopo le 25 km al ora. ma ho visto anche che impianto non costa 180 euro. credo anche motore non costa 350. cosa mi potete consigliare in questo caso? grazie mille per vostro aiuto!
[Buongiorno: se la bici era ancora in garanzia bisognava contattare direttamente il servizio clienti del marchio e farsi indirizzare a un meccanico autorizzato da loro (non sappiamo se è stato questo l’iter che hai seguito). Oltre al costo dei pezzi c’è anche quello della manodopera che va quantificato e dipende da quanto tempo è necessario per lavorare sulla bici. ATTENZIONE: la modifica che il tuo meccanico ha fatto sull’ebike l’ha resa un ciclomotore e così com’è non può circolare su strada ed è passibile di multa e sequestro (leggi qui: https://www.bikeitalia.it/2024/01/23/circola-su-una-ebike-truccata-sequestro-e-multa-di-oltre-6000-euro/). In ogni caso, carte alla mano, puoi sottoporre la questione al tuo avvocato e/o rivolgerti a un’associazione di consumatori per fare presente il caso e valutare se è possibile far valere i tuoi diritti – Bikeitalia.it]