Multe e strisce blu: un’altra storia tutta italiana

31 Marzo 2014

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La questione delle multe sulle strisce blu, apparsa in questi giorni con una notevole rilevanza sugli organi di informazione, è in realtà una storia vecchia, resuscitata da recenti pronunciamenti giudiziari e che dà una perfetta rappresentazione del modo surreale con il quale funziona questo sempre divertente paese.

Conviene premettere una considerazione circa l’oggetto di cui si tratta, cioè della sosta a pagamento.

L’imposizione di una tariffa per l’uso della sosta sugli spazi pubblici è, nel mondo intero, uno degli strumenti più semplici, diffusi ed efficaci per governare la domanda di mobilità automobilistica nelle aree urbane dense.

Attraverso la tariffa infatti si forniscono segnali di prezzo capaci di influenzare in modo efficace l’uso dell’auto privata, e questo sia al fine generale di contenere la pressione di traffico sull’ambito urbano, sia al fine specifico di riequilibrare il rapporto tra domanda ed offerta di sosta negli spazi pubblici.

Si cerca in tal modo di garantire una adeguata accessibilità alle funzioni urbane e di eliminare i comportamenti illegali, fonte di disordine, congestione e pericolo.
Di converso la gratuità della sosta genera nelle aree fortemente attrattive un sempre rilevante squilibrio tra domanda e offerta e una competizione non governata fra le varie componenti di mobilità (residenti, pendolari, operativi…).

Il meccanismo è dunque semplice e comprensibile, semplici e comprensibili sono le sue finalità ed altrettanto semplice e comprensibile è il fatto che, se uno non paga la sosta, venga sanzionato.

Sin qui la logica; dopodichè arriva la normativa, la relativa giurisprudenza ed i suoi raffinati esegeti.

La materia nel Codice della Strada è principalmente trattata in due articoli:

  • – l’articolo 7, che dà la potestà al sindaco di vietare la sosta, limitarla nel tempo, riservarla a particolari categorie o sottoporla a tariffazione, prevedendo le relative sanzioni (commi 14 e 15) per il mancato rispetto delle disposizioni emanate;
  • – l’articolo 157, che specifica i comportamenti da tenere nella sosta anche con riferimento (comma 6) al caso di limitazione della durata già oggetto dell’articolo 7, a sua volta con le proprie specifiche sanzioni (comma 8).

E’ da subito evidente l’intreccio di articoli e commi che si sovrappongono normando gli stessi aspetti, tanto da rendere impossibili interpretazioni univoche e da alimentare un florilegio giurisprudenziale decisamente degno di miglior causa.

Tornando al caso in questione, questo origina da un parere interpretativo emesso dal Ministero nel 2010, ove si sostiene che “… se viene acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario, non si applicano sanzioni, ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 132, legge 127/97: non può essere applicata la sanzione di cui all’articolo 7, comma 15.”. Non si infrange cioè alcuna norma del Codice della Strada.

Da dove origina questa curiosa interpretazione? Dal fatto che l’aver acquistato il ticket classifica l’utente come pagante e quindi ammesso a sostare negli spazi a pagamento, mentre non essendoci limiti di tempo alla sosta non risulta applicabile l’art.157 comma 6. Tale articolo infatti recita: “..nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

Dunque, avendo segnalato l’orario ed avendo posto in funzione il ‘dispositivo’, non c’è infrazione ma solo un mancato incasso del gestore, con buona pace delle finalità per le quali la sosta a pagamento viene adottata e che appunto fanno della tariffa non il corrispettivo per  l’erogazione di un servizio ma uno strumento di regolazione.

E’ interessante notare come tale ‘vuoto’ normativo presumibilmente nasca dall’evoluzione tecnologica dei succitati strumenti di controllo della sosta.

Il comma era infatti già presente nel vecchio codice della strada, quello ante ’92, e si riferiva alla tecnica dei parchimetri. Con tale strumento la sosta pagata coincideva con il periodo nel quale il parchimetro restava ‘azionato’, mentre con l’avvento del parcometro l’azionamento coincide con l’atto del rilascio del ticket; chi espone il ticket lo ha cioè posto effettivamente in funzione, e il comma, per come è formulato, perde conseguentemente il suo senso e la sua finalità originaria.

Andare oltre nell’esegesi normativo-lessicale della materia non è di alcun interesse oltre che deprimente: è invece importante sottolineare come in un Paese normale, dove cioè si possa pretendere venga applicata da legislatori e burocrati una sia pur modica dose di intelligenza, sarebbe bastata una semplice circolare che ripristinasse a buon senso il rispetto delle chiare finalità del dispositivo.

In Italia no! Qui si sceglie la strada della compiaciuta contorsione interpretativa anche quando, come nel caso in questione, si generino danni enormi alla collettività tutta.

Perchè questo scherzo, forse troppo disinvoltamente asseverato dal ministro e al solito applaudito dai ‘difensori’ dei consumatori, non solo sottrae molti soldi alle casse dei Comuni, genera un impatto non prevedibile sui numerosi contratti di concessione in essere e rischia di indurre distorsioni non desiderabili nell’azione dei gestori, ma più gravemente ignora le motivazioni fondamentali per le quali la sosta a pagamento va utilizzata e deve poter funzionare nell’interesse di tutti i cittadini.

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Commenti

3 Commenti su "Multe e strisce blu: un’altra storia tutta italiana"

  1. Cit.: “si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale”.
    Non sarebbe possibile, a questo punto, equiparare le “eventuali penali” all’importo della multa? O c’è un contro-regolamento normativo/applicativo che vieta anche questo?

  2. Giorgio ha detto:

    Nel paese dei furbi come il nostro, anche un bambino capisce che a questo punto basta mettere il minimo della tariffa e ti metti al sicuro per non pagare la contravvenzione. Dopodiché se ti pizzicano pagherai la differenza, più probabilmente ti andrà bene e non pagherai nemmeno quella.
    Ma il buon senso in Italia, dico io…. dov’è????

  3. Quozca ha detto:

    Ora, se io sosto oltre il periodo di tempo che ho pagato non mi arriva la multa ma dovrò pagare la differenza, con maggiorazione. Ok, ma… Come fanno a sapere quanto tempo sono stato in più prima di andarmene dal parcheggio? Rimane il vigile a presidiarmi l’automobile?!?!

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