Qual è la situazione delle guide cicloturistiche in Italia? Qual è lo stato dell’arte della professione e del suo riconoscimento?
Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di Erik Rolando, guida cicloturistica e istruttore di MTB
I professionisti per le nostre esigenze
In Italia, se desideriamo andare sulle nostre bellissime montagne per fare scialpinismo, vie ferrate, alpinismo o escursioni su sentieri con difficoltà da EE (Escursionisti Esperti) in su, e vogliamo essere sicuri di valutare un pendio innevato con le giuste conoscenze critiche, in modo da salire e scendere in sicurezza con gli sci da scialpinismo, divertendoci magari anche con la ricerca della tanto agognata “powder” senza sbagliare traccia, esiste il professionista a cui rivolgersi.
Se si desidera risalire una via di alpinismo classico o affrontare una arrampicata “multipitch”, sicuri di utilizzare correttamente il materiale tecnico, oppure se si vuole fare un’escursione su sentieri alpinistici o vie ferrate, con la certezza di non sbagliare itinerario e di utilizzare gli accorgimenti tecnici necessari alla progressione in sicurezza, anche in questo caso il professionista dell’outdoor è a disposizione.
Si tratta della Guida Alpina, una professione che affonda le sue radici nella prima salita sul Monte Bianco, compiuta nel 1786 da Jacques Balmat e Michel Paccard. La professione di Guida Alpina è ufficialmente riconosciuta in Italia grazie alla legge n° 6 del 2 gennaio 1989, che ha regolamentato l’ordinamento della professione e istituito i collegi regionali, provinciali e il Collegio Nazionale.
Il Maestro di Sci

Se invece decidiamo di cercare la (sempre più rara) neve sulle piste da sci, per passare una o più giornate divertendoci a tracciare serpentine sui versanti battuti, ma ci rendiamo conto all’ultimo di non essere in grado di sciare, di essere alle prime armi, arrugginiti, o se vogliamo insegnare ai nostri bambini le regole base della discesa sugli sci, anche in questo caso possiamo affidarci a un professionista: il Maestro di Sci.
In Italia, i primi maestri di sci furono formati negli anni 1932/1933 dalla Federazione Italiana dello Ski (poi diventata Federazione Italiana Sport Invernali). La professione è stata ufficialmente regolamentata dalla legge n° 81 dell’8 marzo 1991, che ne ha sancito il riconoscimento giuridico.
La Guida Turistica
Se invece desideriamo approfondire la conoscenza di monumenti, castelli, chiese e altre eccellenze storico-artistiche e culturali, possiamo affidarci alle Guide Turistiche, finalmente riconosciute dalla legge n. 190 del 13 dicembre 2023.
E nel cicloturismo?
Esiste poi una fetta di appassionati di outdoor che utilizzano la bicicletta per soddisfare il bisogno di libertà e di sport. Che si tratti di una giornata di ferie o di qualche ora con il vento in faccia, la bici nelle sue varie forme è un ottimo mezzo per scoprire il territorio.
Alcuni si dedicheranno a discese adrenaliniche nei numerosi bike park delle Alpi o degli Appennini, altri a tour sui colli alpini, ripercorrendo le tappe del Giro d’Italia, altri ancora utilizzeranno la gravel bike per percorsi tra strade bianche e secondarie, lontani dai sentieri più battuti.
Alcuni potrebbero addirittura intraprendere cicloviaggi in luoghi esotici del pianeta. Se questi ciclisti volessero affidarsi a professionisti per l’accompagnamento e la gestione di gruppi in bicicletta, per esempio per affrontare single track in mountain bike, perché magari hanno appena comprato una nuova MTB o E-MTB, o per percorrere tappe ad anello sui colli alpini, oppure affrontare la Barolo-Sanremo in gravel su strade secondarie e panoramiche, senza preoccuparsi dei guasti meccanici o della logistica del viaggio, a chi potrebbero rivolgersi?
L’Accompagnatore, il Maestro, la Guida o l’Istruttore?
Semplice: in Piemonte, all’Accompagnatore Cicloturistico riconosciuto dalla legge regionale piemontese n° 33 del 2001; in Valle d’Aosta, al Maestro di Mountain Bike e ciclismo fuoristrada, riconosciuto dalla legge regionale valdostana n°1 del 2003; nelle Marche, all’Accompagnatore Cicloturistico riconosciuto dalla legge regionale marchigiana n° 37 del 2017; in Sardegna, alla Guida Turistico-Sportiva con specializzazione in Accompagnatore per attività Cicloturistiche, riconosciuto dalla legge regionale sarda n° 20 del 18/12/2006; in Liguria, all‘Istruttore Cicloturistico e di Ciclismo Fuoristrada, riconosciuto con deliberazione n. 608 dell’1 luglio 2022; in Abruzzo, al Maestro di Mountain-bike e Ciclismo Fuori Strada della Regione Abruzzo, riconosciuto con legge regionale n. 23 del 6 luglio 2006; in Veneto, agli Accompagnatori Cicloturistici, menzionati nell’art. 8 della legge regionale n° 35 del 2019, e così via.
Il contesto normativo e i corsi
Insomma si capisce subito che siamo in un contesto normativo vario ed eterogeneo per non dire confuso. Ma come funzionano questi corsi che afferiscono alle leggi regionali sopra citate? In Piemonte il corso dura 286 ore, tra teoria e pratica, e include uscite con varie tipologie di bicicletta, lavorando sul miglioramento della tecnica di guida e di accompagnamento di persone o gruppi, su legislazione, cartografia, e materie ambientali e culturali, con un focus particolare sulla responsabilità della guida e sul concetto di affidamento e del divario di competenze.
In ambito sportivo poi, esistono corsi erogati da Federazioni ufficiali, associazioni o unioni sportive. Alcuni durano solo un weekend, e non è chiaro come possano conferire titoli da istruttore o maestro o guida in sole 20 ore circa vista la vastità degli argomenti da conoscere, mentre altri, come il corso della Federazione Ciclistica Italiana, prevedono tre moduli con esami teorici e pratici, per un totale di circa 170 ore, dando la possibilità di accompagnare ciclisti, si, ma in questo caso solo all’interno di associazioni sportive accompagnando in teoria soci tesserati e con l’unico obiettivo quello di promuovere e divulgare lo sport, in questo caso la bicicletta.
Nonostante le regioni italiane siano state lungimiranti e attente al cicloturismo, che ormai rappresenta una voce importante del fatturato turistico nazionale (secondo i dati di Legambiente, con un impatto economico diretto superiore ai 5,5 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 35% rispetto al 2022), il panorama normativo è differenziato e incompleto.
Poche regioni hanno legiferato in merito e, quando è accaduto, non esiste un accordo normativo tra le leggi regionali, quelle ordinarie e addirittura sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle attuali normative regionali che trattano l’argomento.
Nessun riconoscimento ufficiale
Ancora, nonostante l’esistenza delle leggi regionali, la legge 4 del 2013, che riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi, afferma che le attività economiche prestati a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, non sono riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Inoltre, questa legge non obbliga il professionista ad essere riconosciuto da organi ufficiali o enti sportivi e lascia che siano diversi organismi a erogare corsi di formazione, senza indicazioni chiare su tempi, durata e modalità.
Pertanto, chiunque potrebbe esercitare la professione di accompagnatore cicloturistico senza seguire percorsi formativi codificati e oggettivamente selettivi.
Cosa dice la Costituzione
L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa regionale sulle “professioni emergenti” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti spetta allo Stato. Quindi, nonostante l’azione di alcune regioni, la creazione di nuove figure professionali è di competenza statale, e le leggi regionali che cercano di normare l’Accompagnatore Cicloturistico si considerano disapplicate nei punti in cui prevedono l’unicità della figura abilitata all’esercizio professionale dell’accompagnamento cicloturistico.
Le regioni hanno creato degli elenchi di accompagnatori, ma questi sono semplicemente indicativi e non equivalgono agli albi professionali riconosciuti da leggi ordinarie, come quello delle Guide Alpine, caso in cui chi si improvvisasse Guida Alpina senza esserlo, svolgendo la professione senza l’abilitazione necessaria, commetterebbe il reato di abuso di professione. Chi invece, ad oggi, svolgesse l’attività di Accompagnatore Cicloturistico senza essere iscritto in nessun elenco, nonostante tutte le leggi regionali che trattano la materia tutt’ora in vigore, paradossalmente non commetterebbe nessun illecito.
Manca la tutela, interviene l’AGAC
Oggi, in questo panorama normativo frammentato e incerto, chiunque può accompagnare chiunque in bicicletta.
L’AGAC, l’Associazione Guide e Accompagnatori Cicloturistici, nata nel 2022, si è costituita per tutelare la professione e promuovere il riconoscimento nazionale della figura dell’Accompagnatore Cicloturistico, che riunisce coloro che sono riconosciuti da leggi regionali e hanno superato corsi di abilitazione di almeno 200 ore.
L’Associazione ha già elaborato un disegno di legge per il riconoscimento nazionale e ha incontrato rappresentanti del Ministero del Turismo e assessori regionali con l’obiettivo di completare questo percorso entro tempi accettabili.
Quindi, nonostante esistano Guide Cicloturistiche molto brave, alcune professionali riconosciute da corsi ufficiali, altre che hanno raggiunto i titoli sul campo per l’assenza di norme nazionali o regionali, per avere un’unica figura di riferimento urge in tempi brevi una legge nazionale che istituisca finalmente la figura della Guida Cicloturistica, definendone le competenze e i percorsi formativi.
E basterebbe copiare da alcune regioni che da tempo lo hanno fatto.
[Erik Rolando]
Foto di apertura a titolo meramente illustrativo dell’articolo: Guida Cicloturistica Bike tour Alpe Adria crediti Fabrizio Masi


















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