Negli ultimi anni andare al lavoro in bicicletta è diventata un’abitudine sempre più diffusa tra i lavoratori italiani. Le ragioni sono molteplici: evitare il traffico, ridurre i costi di trasporto, mantenersi in forma e contribuire a una mobilità più sostenibile. Il bike to work è ormai una scelta quotidiana per impiegati, operatori sanitari, insegnanti, lavoratori del settore privato e pubblico.
Con l’espressione bike to work, intesa in senso ampio e non meramente letterale, si identificano iniziative con cui si riconosce, a chi usa la bicicletta per fare il proprio spostamento da casa a lavoro e viceversa, una somma economica proporzionale alla distanza percorsa. La somma può essere erogata da una azienda, da un ente pubblico che intende promuovere la mobilità ciclabile e sostenibile o da altra organizzazione.
A fronte di questa crescita, sostenuta dai citati incentivi economici, emergono però inevitabili domande legate alla sicurezza e alla copertura assicurativa. Tra queste, la più delicata è se il lavoratore che subisce un incidente lungo il tragitto casa–lavoro in bicicletta possa beneficiare dell’indennizzo INAIL come accade per chi utilizza mezzi pubblici o si sposta a piedi. È una domanda concreta, che riguarda non solo chi pedala ogni giorno, ma anche le aziende che promuovono la mobilità sostenibile.
In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su cosa prevede la legge, quali sono i requisiti per ottenere la tutela e come si comportano INAIL e giurisprudenza nei casi di incidenti in itinere occorsi durante l’uso della bici.

Il quadro normativo di riferimento
La tutela dell’infortunio in itinere trova il proprio fondamento nel d.P.R. n. 1124 del 1965 e nel D. Lgs. n. 38 del 2000, che riconoscono la copertura assicurativa quando l’incidente avviene durante il normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro. Per lungo tempo, l’uso della bicicletta è stato considerato una scelta “non necessitata” e potenzialmente idonea a escludere la tutela, perché ritenuta alternativa a mezzi ritenuti più sicuri. Sul lavoratore gravava un vero e proprio onere di affidarsi ai mezzi pubblici o, comunque, ad altro mezzo ritenuto più idoneo a tutelare la propria integrità psico-fisica.
Questo orientamento è cambiato, da circa un decennio, grazie all’intervento del legislatore. Con la legge n. 221 del 2015 (cosiddetto “collegato ambientale”), infatti, il velocipede è stato espressamente inserito tra i mezzi “necessitati” per lo spostamento casa–lavoro. Più precisamente, i commi 4 e 5 dell’art. 5 della legge n. 221 del 2025 hanno modificato il d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilendo che l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato.
Ed è opportuno precisare che per velocipedi si intendono, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 285 del 1992) “veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.
L’INAIL, recependo la novità in campo legislativo, ha emanato la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, chiarendo le modalità con cui trattare e valutare gli infortuni in itinere occorsi durante l’uso della bicicletta. L’Istituto già nel 2011 aveva espresso proprie linee interpretative in merito all’infortunio in itinere e all’utilizzo del mezzo privato – bicicletta. In quell’occasione era stato chiarito quando l’uso della bicicletta poteva intendersi necessitato e, correlativamente, l’eventuale infortunio risarcibile. Questo concetto è stato, come evidenziato, superato dalle modifiche al d.P.R. n. 1124 del 1965 che prevedono, appunto, che l’uso del velocipede si debba intendere sempre necessitato. Con la circolare in parola, dunque, l’Istituto ha specificato che “a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo”.
Ad ogni modo, il riconoscimento ad opera del legislatore, prima, e dell’INAIL, poi, rappresenta un passaggio cruciale: da quel momento, scegliere la bicicletta non è più considerato un fattore che indebolisce (o che rischia di indebolire) il diritto all’indennizzo, ma una modalità di trasporto pienamente legittimata dal legislatore.
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L’evoluzione giurisprudenziale
A rafforzare la tutela dei lavoratori è intervenuta anche la giurisprudenza. Una delle pronunce più significative è la sentenza della Corte di Cassazione n. 21516 del 31 agosto 2018. In tale occasione, la Corte d’Appello competente aveva ritenuto che l’utilizzo della bicicletta da parte del dipendente non potesse costituire una scelta necessaria e come tale, in caso di infortunio, il lavoratore non avrebbe potuto beneficiare della tutela assicurativa dell’INAIL.
La Suprema Corte, con un ragionamento diametralmente opposto, ha rilevato come l’uso della bicicletta “può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente”.
Ciò che risulta di particolare rilievo è che la Cassazione ha posto al centro della propria decisione proprio la modifica legislativa intervenuta ad opera della legge n. 221 del 2015, confermando che l’utilizzo della bicicletta rappresenta una scelta pienamente compatibile con la tutela in itinere, non subordinata alla dimostrazione dell’assenza di mezzi pubblici né all’obbligo di giustificare la scelta della bici come “necessitata”.
La Cassazione ha valorizzato la normalità sociale dell’uso del mezzo, tenendo conto dei mutati stili di vita, della crescente diffusione della mobilità dolce e dell’orientamento del legislatore verso modalità di spostamento più sostenibili. Questa evoluzione giurisprudenziale ha dato maggiore certezza ai lavoratori, riducendo le zone d’ombra interpretative che per anni avevano creato contenziosi.

I requisiti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere in bicicletta
Nonostante il riconoscimento normativo e giurisprudenziale, la tutela non è automatica. L’infortunio in itinere deve infatti rispettare alcuni requisiti fondamentali.
L’INAIL verifica che il tragitto seguito sia effettivamente coerente con l’obiettivo di raggiungere il luogo di lavoro o di rientrare alla propria abitazione. Non è richiesto che sia la via più breve in senso matematico: ciò che conta è che il percorso risulti razionale e funzionale, tenendo conto delle condizioni reali di circolazione, della presenza di piste ciclabili, della necessità di evitare tratti pericolosi o particolarmente trafficati e, in generale, di tutti quei fattori che il lavoratore può valutare in buona fede per tutelare la propria sicurezza.
La copertura può essere esclusa quando il lavoratore si discosta dal tragitto ordinario per motivi meramente personali e non riconducibili – neppure indirettamente – alle esigenze familiari o lavorative. Tuttavia, non ogni scostamento comporta automaticamente il venir meno della tutela: sono considerate compatibili, ad esempio, brevi deviazioni fisiologiche, come fermarsi a bere, evitare un ostacolo, cambiare percorso per lavori stradali o raggiungere un punto più sicuro per la circolazione in bicicletta. Rimangono invece non indennizzabili gli allontanamenti significativi dettati da esigenze del tutto estranee alla finalità del tragitto.
Secondo elemento è la compatibilità oraria, ovvero l’infortunio deve collocarsi in una finestra temporale ragionevolmente collegata all’orario di inizio o fine del turno di lavoro. Anche qui l’INAIL adotta un criterio sostanziale: non è richiesta una corrispondenza rigida al minuto, ma deve comunque emergere una relazione logica tra l’orario del sinistro e il momento in cui il lavoratore si stava recando o rientrando dal luogo di servizio.
Rilevante è poi l’uso corretto della bicicletta. Pur non essendo necessario dimostrare che la bici fosse l’unico mezzo disponibile, è essenziale che il suo utilizzo non sia strumentalizzato per svolgere attività ricreative, sportive o personali non collegate al percorso lavorativo. In altri termini, la bicicletta è pienamente ammissibile come mezzo di spostamento, ma deve essere utilizzata con finalità coerenti con il tragitto casa-lavoro, senza trasformare il percorso in un’attività estranea alle esigenze lavorative.

La colpa del lavoratore e il confine tra negligenza e comportamento abnorme
Un aspetto spesso frainteso riguarda la colpa del lavoratore nell’ambito dell’infortunio in itinere. La prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali consolidati sottolineano che la semplice negligenza o una distrazione momentanea non escludono automaticamente il diritto all’indennizzo. Questo significa, ad esempio, che cadere dalla bici per aver perso temporaneamente il controllo del mezzo, essersi distratti per un attimo o non aver evitato un piccolo ostacolo non comporta la perdita della tutela.
Il principio alla base è chiaro: la legge tutela l’infortunio che abbia un nesso diretto con il tragitto casa–lavoro, anche se il lavoratore ha contribuito al verificarsi dell’evento. L’indennizzo viene invece escluso quando il comportamento del lavoratore sia talmente anomalo o straordinario da interrompere completamente il nesso causale tra lavoro e incidente. In questi casi si parla di condotta “abnorme”, che esula da ogni normale previsione di rischio legato al tragitto, come pedalare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze che compromettono la capacità di guida, percorrere strade vietate o estremamente pericolose, come autostrade o corsie riservate ai veicoli a motore, o utilizzare la bici in condizioni volutamente pericolose, come salti e acrobazie, o pedalare in zone gravemente dissestate senza motivi validi.
La linea di confine è dunque sottile ma chiara: l’infortunio è tutelato se avviene nel normale esercizio del tragitto casa-lavoro, anche in presenza di colpa, ma non se deriva da condotte che esulano del tutto dalla normale ragionevolezza. In tale contesto, la valutazione della colpa non si limita a verificare se il lavoratore abbia sbagliato, ma considera la proporzionalità e la prevedibilità del rischio rispetto alla funzione del percorso: solo ciò che rappresenta una deviazione radicale dalla normale diligenza viene escluso dalla copertura.

Implicazioni per i datori di lavoro
Come anticipato, con l’espressione bike to work si identificano iniziative con cui enti pubblici o privati riconoscono a chi usa la bicicletta per fare il proprio spostamento da casa a lavoro un incentivo, tendenzialmente di natura economica.
Le aziende che scelgono di incentivare il bike to work promuovono, lodevolmente, la mobilità sostenibile. Tuttavie, esse dovrebbero assumere anche un ruolo attivo nella tutela dei propri dipendenti e nella gestione dei rischi legati agli spostamenti casa–lavoro. Il semplice incoraggiamento all’uso della bicicletta, infatti, comporta una serie di responsabilità indirette e obblighi organizzativi che, se trascurati, possono tradursi in contenziosi o in problematiche legali complesse.
Un primo passaggio fondamentale consiste nel fornire informazioni chiare e aggiornate sulle tutele legali disponibili per il bike to work. I dipendenti devono essere consapevoli che gli incidenti in itinere sono coperti dall’INAIL, conoscere i requisiti per il riconoscimento dell’infortunio e comprendere le modalità di denuncia e documentazione necessarie. La formazione del personale, eventualmente accompagnata da guide interne o seminari, riduce notevolmente il rischio di errori procedurali che potrebbero compromettere l’indennizzo.
Altro aspetto cruciale riguarda la sicurezza fisica dei percorsi e dei luoghi di parcheggio. L’azienda dovrebbe predisporre spazi adeguati, custoditi e coperti, per la sosta delle biciclette, contribuendo a prevenire furti e danni. In parallelo, la promozione di corsi di sicurezza stradale o l’informazione sulle regole del Codice della Strada specifiche per i ciclisti può incrementare la sicurezza dei lavoratori e ridurre il rischio di incidenti, limitando così possibili responsabilità civili indirette.
Non meno importante è la valutazione di eventuali coperture assicurative integrative. Oltre alla tutela INAIL, le aziende possono considerare polizze che coprano danni materiali alle biciclette o estensioni di responsabilità civile verso terzi. Queste soluzioni, oltre a proteggere i dipendenti, rappresentano un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza e il benessere sul lavoro.
Infine, occorre sottolineare che le politiche aziendali di bike to work rappresentano un reale valore aggiunto solo se integrate in una gestione consapevole e responsabile dei rischi. Ciò significa stabilire regole interne chiare, monitorare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza, promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle norme, e, se necessario, fornire assistenza legale in caso di incidenti. Un approccio strutturato non solo tutela il lavoratore, ma riduce sensibilmente i rischi di contenziosi e contribuisce a consolidare un’immagine aziendale responsabile e attenta alla mobilità sostenibile.

Conclusioni e raccomandazioni
Il bike to work è una scelta intelligente, sana e sostenibile, e l’ordinamento italiano ne riconosce pienamente il valore. L’infortunio in itinere in bicicletta è tutelato e indennizzabile, a condizione che il percorso sia normale, l’orario plausibile e il comportamento del lavoratore non presenti tratti di abnormità.
Per chi pedala ogni giorno verso il lavoro, conoscere queste regole significa muoversi con maggiore consapevolezza; per le aziende, significa trasformare la promozione della mobilità sostenibile in un valore concreto, fatto di regole chiare, prevenzione e responsabilità.
In definitiva, pedalare per recarsi al lavoro diventa non solo un gesto quotidiano, ma anche un simbolo di cultura, sicurezza e rispetto delle norme.
La mobilità sostenibile assume così un significato pieno, sia per chi la pratica che per chi la sostiene.

















Grazie per le precisazioni e le citazioni di circolari e sentenze: pochi anni fa durante un corso, a domande precise in tal senso, mi era stato risposto che l’uso della bici escludeva l’infortunio in itinere :-X
Articolo molto interessante ed utile. Grazie.
grazie per questo prezioso articolo!
ho sempre avuto dubbi in merito a questo spinoso argomento, ora me li avete chiariti!
grazie, molto utile.