Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha finalmente emanato il decreto che regola l’utilizzo dei portabici per auto montati sul gancio traino, ponendo fine a mesi di polemiche e incertezze. Il provvedimento, firmato il 19 dicembre 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025, stabilisce criteri chiari e semplificati per l’omologazione e l’uso di questi dispositivi, rispondendo alle criticità sollevate in seguito alle circolari del 2023. Notizia che avevamo anticipato su Bikeitalia a ottobre scorso.
Portabici gancio traino per auto: cosa prevede il nuovo decreto
Il decreto disciplina l’utilizzo dei portabici che, quando installati, possono occultare i dispositivi di illuminazione o la targa dell’auto. Tra le novità principali:
- Omologazione obbligatoria | I portabici montati sul gancio traino devono essere omologati secondo il regolamento UNECE n. 26 e certificati dal produttore. Non sarà necessaria alcuna visita alla Motorizzazione Civile, né l’annotazione sulla carta di circolazione.
- Documenti richiesti | Gli automobilisti dovranno avere con sé i documenti che attestano l’omologazione del portabici, da esibire in caso di controlli.
- Limiti di sagoma ampliati | Sarà consentita una sporgenza laterale fino a 30 cm per lato, purché la larghezza complessiva non superi i 2,55 metri.
- Eliminazione dello spegnimento automatico delle luci | Non sarà più richiesto lo spegnimento delle luci posteriori dell’auto quando il portabici è collegato al sistema elettrico del veicolo.
Inoltre, i dispositivi che non occultano targa e luci restano esclusi da questa normativa, continuando a essere regolati dall’articolo 164 del Codice della Strada.
Un iter lungo ma costruttivo
Il decreto è il risultato di un percorso di consultazione che ha coinvolto esperti del settore e rappresentanti della comunità ciclistica, tra cui FIAB Italia, Bikeitalia e Conitours. Questi interlocutori hanno lavorato per garantire che la nuova normativa non introducesse oneri eccessivi per gli utenti e non penalizzasse lo sviluppo della mobilità ciclistica in Italia.
La necessità di una regolamentazione era emersa dopo le circolari del 2023, che avevano generato confusione e preoccupazione tra i ciclisti e gli automobilisti. Grazie al decreto si è evitata l’imposizione di nuovi obblighi onerosi e si è introdotta una normativa chiara e uniforme.
Soddisfazione e benefici
Le associazioni coinvolte, in vista della misura concordata con il Mit, avevano espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo molto lieti dell’esito del confronto costruttivo avuto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proposta di un decreto interministeriale risolve in modo positivo un tema che aveva destato preoccupazione, garantendo maggiore sicurezza stradale senza ulteriori costi a carico dei cittadini”, avevano dichiarato FIAB Italia, Bikeitalia e Conitours in una nota congiunta precedente all’emanazione del decreto, entrato in vigore dal 21 gennaio 2025.
[Fonte]














posso montare un gancio portabici in un’auto ibrida(Panda) dove non è previsto il montaggio del gancio di traino?
resto in attesa. grazie
Grazie mille per la risposta. A differenza dei portabici da portellone, HangOn essendo applicato sul gancio traino, è fisicamente davanti alla targa, così come le bici ancorate sopra sono davanti alla targa ed alle luci. Poi, con il portatarga 976 che è una unità che replica anche le luci, si riesce a rendere visibile sia la targa che le luci (replicate). A meno che non si giochi sul significato di “occulta”, per me la questione è la stessa, stesse condizioni che si hanno con altri portabici da gancio traino, tipo EasyFold e/o VeloCompact ect, che quindi necessitano – per la mia interpretazione – l’omologazione.
• EasyFold 3: marcato UNECE R26, completo di documenti di omologazione.
• HangOn + portatarga 976: molto pratico per l’uso quotidiano, ma privo di marcatura R26.
Ho chiesto al costruttore che risponde così:
Un HangOn senza presa 13 pin non ha l’omologazione, nemmeno se nuovo – ed è chiaro che questo modello non ha il connettore non avendo le luci.
Il dubbio: Se la certificazione è obbligatoria, si possono vendere anche modelli non omologati, sia online che in negozio? C’è qualche che mi sfugge?
[Salve, come scriviamo “i dispositivi che non occultano targa e luci restano esclusi da questa normativa, continuando a essere regolati dall’articolo 164 del Codice della Strada”: se HangOn non occulta le luci e la targa è replicata (dunque visibile) non è necessaria la marcatura R26 – Bikeitalia.it]
ma i vecchi portabici con le cinghie appesi al portellone posteriore dell auto si possono ancora usare o no?
Quanto costa montare un gancio traino (compreso il gancio) su una Dacia Duster ?
Vai su Amazon e ricerca “targa portabici gancio traino”
Ma se si ha un vecchio portabici di cui non si posseggono i certificati di omologazione
da parte dell’azienda?
Ma se si ha un vecchio portabici di cui non si posseggono i certificati di omologazione
da parte dell’azienda?
Per quanto riguarda la targa? il decreto prevede che possa essere spostata quella della vettura, ma se non si ha voglia di star lì a smontarla si chiede la ripetitrice in motorizzazione?