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Portabici per auto: tutte le multe che rischi

Portabici per auto: tutte le multe che rischi

Il recente decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato il 19 dicembre 2024, dopo un periodo di incertezza normativa ha fatto finalmente chiarezza sull’installazione dei portabici per auto – compresi quelli montati sul gancio traino – per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Ma cosa succede se le regole non vengono rispettate? Scopriamo insieme tutte le fattispecie sanzionabili e come evitare spiacevoli multe.

Portabici per auto: tutte le multe che rischi

Con la circolare del 10 febbraio 2025 il Ministero dell’interno ha fornito alcuni chiarimenti sul decreto del MIT del 19 dicembre 2024. La circolare precisa che le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino, devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 e devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore.

87 euro di multa (e -3 punti sulla patente)

La circolare ufficiale del Ministero dell’Interno (scaricabile da questo link) individua le possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. Di seguito riportiamo la casistica di tutte le multe che si rischiano.

Per le violazioni relative all’utilizzo e al corretto posizionamento del portabici per auto si applicano le sanzioni previste dall’art. 164 del codice della strada: 87 euro (ovvero 60,90 euro se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, ndr) oltreché la decurtazione di 3 punti sulla patente.

1. Mancata segnalazione della sporgenza

L’installazione della struttura senza l’apposito pannello quadrangolare per segnalare la sporgenza del portabici è una violazione dell’art. 164, commi 6 e 8 del Codice della Strada. Questa misura serve a rendere evidente il carico extra per avvertire gli altri utenti della strada.

2. Assenza o errato posizionamento della targa

Il decreto prevede l’obbligo di montare, sull’apposito alloggiamento della struttura, la targa di immatricolazione del veicolo o la sua ripetitrice. Se la targa risulta mancante o è parzialmente oscurata, si configura la violazione di cui agli art. 164, commi 1 e 8.

3. Ostruzione dei dispositivi di segnalazione e illuminazione

Se l’installazione del portabici – con o senza carico – comporta l’ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, oppure se i dispositivi supplementari non sono presenti o non funzionano correttamente, si incorrerà in sanzioni ai sensi dell’art. 164, commi 1 e 8.

4. Eccessiva sporgenza del carico

Il decreto stabilisce limiti precisi per la sporgenza del carico: la sporgenza laterale non deve superare i 30 centimetri per lato, mentre quella posteriore non può eccedere i 3/10 della lunghezza del veicolo. Un carico mal posizionato – che oscilla, striscia a terra o non è adeguatamente fissato – espone il conducente a sanzioni specifiche.

Portabici per auto: come evitare le multe

Per non incorrere in sanzioni, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti:

  • Verifica la segnalazione del carico: assicurati che il pannello quadrangolare sia correttamente installato per segnalare la sporgenza.
  • Controlla la targa: la targa del veicolo o la sua ripetitrice deve essere visibile e correttamente montata sull’alloggiamento previsto.
  • Funzionamento dei dispositivi: controlla regolarmente il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e degli altri dispositivi supplementari che replicano le luci posteriori.
  • Rispetta le misure di sporgenza: fissa il portabici in modo che il carico non ecceda i limiti di 30 cm lateralmente e 3/10 della lunghezza del veicolo posteriormente, evitando anche il rischio di caduta o oscillazione.

Una chiara cornice normativa

L’uso dei portabici montati sul gancio traino è in costante crescita, soprattutto per chi ama viaggiare in auto con la propria bici al seguito. Il decreto del 19 dicembre 2024 del MIT, integrato dalla circolare ministeriale di febbraio 2025, offre una chiara cornice normativa per l’installazione dei portabici, inclusi quelli montati sul gancio traino dell’auto. Dal pannello di segnalazione alle dimensioni del carico, ogni aspetto è studiato per evitare situazioni di pericolo e garantire una corretta visibilità dei dispositivi del veicolo. Rispettando le prescrizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si possono evitare tutte le sanzioni esplicitate nella circolare del Ministero dell’Interno in caso di infrazione.

[Fonte]

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Commenti

  1. Bibo ha detto:

    se la o le bici montate sul porta bici non sporgono posteriormente non serve il pannello ma non deve sporgere nemmeno il manubrio che se hai una mtb e quasi impossibile visto la misura 74/80 cm ,,,io per evitare problemi lo metto sempre anche se è un 3 posti ,,anche per evitare il problema con assicurazione se sporgi anche di poco per loro non sei a posto

  2. Riccardo GAVIANI ha detto:

    Non si parla dei portabici applicati al portellone posteriore.

  3. Valerio Muzzolini ha detto:

    Si applica la normativa anche alle autovetture targate a l’estero dove il pannello a strisce non è obbligatorio finché le bici sono dietro il piano verticale dei ripetitori della targa e dalle luci ? Il pannello non a senso in termini di consumi di carburante.

  4. Ambrogio ha detto:

    La targa ripetitrice deve essere bianca e nera con la bande azzurre come la targa dell’auto (detto da polizia locale) o gialla e nera con R rossa come per i carrelli (detto da carabinieri)?

  5. Luca ha detto:

    Quella del pannello quadrato a strisce bianche e rosse è tutta da capire. Anch’io sapevo che un portabici con luci e targa non necessita di tale pannello mentre altri tipi di portabici (da portellone ad esempio) lo richiedono.
    Per non sbagliare uno lo dovrebbe mettere sempre lo stesso ma con il problema di fissarlo ogni volta in maniera adeguata. Che p_a_l_l_e!!
    Se qualcuno può fugare questo dubbio è il benvenuto.

  6. Max ha detto:

    No, il portabici con le luci è un prolungamento del veicolo.
    L’ auto si considera “finita” dove ci sono le luci, se metti un portabici senza replica delle luci, è un carico sporgente, da lì l’obbligo di applicare il cartello a strisce;

    Se invece il portabici ha le luci, non dovrebbe servire il cartello, a meno che le bici trasportate non sporgano oltre la sagoma del suo telaio, oltre le luci (al che sarebbero ancora “carico sporgente”).

    Questo è ciò che ho sempre saputo… spero non siano cambiate le regole del CDS anche in questo!

  7. Maurizio Marzorati ha detto:

    Altra perplessità la pone la norma che vieta l’ostruzione anche parziale delle luci posteriori del veicolo dovuta al dispositivo senza o CON le bici montate, nonostante la ripetizione dei dispositivi di segnalazione luminosa. Ho provato con la mia auto (Ford focus), ho osservato altri modelli e mi sembra impossibile non ostruire (con il carico) anche solo parzialmente le luci del veicolo. È comunque evidente che tra i raggi delle bici le luci posteriori si vedono! Come interpretare la norma?!

  8. Marco G. ha detto:

    Mi associo alla domanda di Valerio: il portabici è considerato un carico sporgente anche se dotato di luci e targa ripetitrice? Questo è un punto su cui pare impossibile avere chiarezza (anche prima del pasticcio del MIT e della circolare recente). Grazie!

  9. Valerio Lisa ha detto:

    Buongiorno,
    ma se il portabici è provvisto di luci e indicatori di direzione ( ovvero quelli da gancio traino ) , il pannello quadrato con bande rosse e catarifrangenti è cmq obbligatorio ?
    Grazie

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