Mobilità

Cadi dalla bici per colpa di una buca? Scopri come farti pagare le cure e i danni

Cadi dalla bici per colpa di una buca? Scopri come farti pagare le cure e i danni

Per alcuni è una semplice imperfezione dell’asfalto, per altri una vera e propria trappola. Comunque la si voglia definire, la scena è sempre la stessa: un ciclista che finisce a terra per colpa di una buca, un tombino affondato, o un rattoppo fatto male. Dolore, danni alla bici, casco da buttare, visita al pronto soccorso. E poi la domanda: ma chi paga? O, meglio, chi è responsabile per i danni subiti a seguito della caduta?

In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza: quando è possibile chiedere un risarcimento, a chi va indirizzata la richiesta, e – soprattutto – cosa è necessario dimostrare perché venga accolta.

Chi è responsabile della manutenzione delle strade

La legge è chiara: la responsabilità della manutenzione delle strade pubbliche ricade sull’ente che ne è proprietario o gestore. Questo significa, a seconda del caso, Comune, Provincia, Città Metropolitana o ANAS.

Il riferimento giuridico è l’art. 2051 del Codice Civile, che disciplina il danno cagionato da cosa in custodia, intendendosi per custode colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, di diritto o di fatto. La strada – con tutte le sue caratteristiche, difetti inclusi – è considerata una “cosa” che l’ente ha il dovere di custodire e mantenere in sicurezza. Se non lo fa, e questo causa un danno, è responsabile.

Ciò è stato recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l’ente gestore è responsabile, e paga i danni per le ferite occorse al ciclista, se costui è caduto a causa di una buca sul manto stradale. Più precisamente, nel caso sottoposto all’attenzione della Supema Corte, un Comune era stato convenuto in giudizio da un cittadino che aveva chiesto un risarcimento per le lesioni subite dopo esse caduto dalla bicicletta, lesioni che il ciclista aveva imputato all’omessa manutenzione del manto stradale.

Cosa deve dimostrare il ciclista per ottenere il risarcimento

cono stradale strada

Il diritto al risarcimento non scatta in automatico: non è sufficiente aver riportato dei danni a seguito della caduta, ma spetta al ciclista provare alcuni elementi fondamentali.

In primo luogo, ovviamente, deve essere dimostrata l’esistenza di un danno (fisico, materiale o patrimoniale) suscettibile di essere risarcito. Si può trattare di un danno grave, che comporta la rottura di parti della bicicletta o una visita al pronto soccorso, ma per ipotesi è risarcibile anche la mera tuta strappata a causa della caduta.

Deve poi sussistere un nesso di causa tra il danno e il dissesto stradale, ossia la presenza di una buca, con conseguente caduta, deve essere la causa del danno subito. Se il danno alla bicicletta
o il dolore alla spalla preesistono rispetto alla caduta, va da sé che non si potrà ottenere alcun risarcimento, mancando totalmente qualsiasi connessione causa-effetto.

Infine, deve ricorrere l’assenza di caso fortuito: in parole povere, è necessario che l’incidente non sia dipeso da un evento imprevedibile, inevitabile o da colpa del danneggiato. Si pensi, ad esempio, alla presenza di una macchia d’olio che, per la sua estemporaneità, l’ente non ha potuto rimuovere. È lo stesso art. 2051 c.c. a stabilire tale eccezione, statuendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Lo scoglio

Il vero scoglio, nei fatti, è spesso proprio il terzo elemento. La giurisprudenza in molti casi ha stabilito che l’ente può essere esonerato da responsabilità se il dissesto stradale era ben visibile, prevedibile o segnalato, e quindi evitabile con l’ordinaria diligenza.

In concreto, la legge pone un unico onere a carico del ciclista, ovvero documentare la dinamica dell’incidente, dimostrando la caduta ed il danno che ne è conseguenza. Spetta all’ente convenuto in giudizio, per andare esente da responsabilità, dimostrare il caso fortuito (ad esempio, che la buca era ben segnalata e transennata).

Quando il ciclista ha diritto al risarcimento

Caduta bici buca dissesto

Ma, in concreto, quando un ciclista ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della caduta? Il risarcimento è dovuto quando la buca o il dissesto presenta caratteristiche di anomalia, ovvero non è una semplice irregolarità superficiale, ma un vero e proprio pericolo per la circolazione. Infatti, l’utente della strada – ivi compreso il ciclista – deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale.

Numerosi sono i casi in cui i tribunali hanno riconosciuto il diritto al risarcimento, come ad esempio la presenza di una buca profonda in curva non segnalata, un tombino sprofondato rispetto al piano stradale in piena traiettoria.

In questi casi, la responsabilità dell’ente scatta proprio perché non ha impedito che la strada diventasse un’insidia nascosta e pericolosa, senza adottare alcuna misura di prevenzione o segnalazione.

Quando il risarcimento viene negato

Non sempre però la colpa è attribuibile all’ente. La giurisprudenza è chiara: se il dissesto era facilmente visibile o se il ciclista procedeva a velocità elevata, con distrazione evidente o contromano, il giudice può ritenere che ci sia colpa esclusiva o concorrente del danneggiato.

In questi casi – oltre al concetto di caso fortuito – si applica l’art. 1227 del Codice Civile, che riduce o esclude il risarcimento se il danno è in tutto o in parte conseguenza del comportamento imprudente della vittima.

Tradotto: se la buca c’è, ma si poteva vedere ed evitare, non è detto che si abbia diritto al rimborso. In presenza di fondo stradale sconnesso, quindi, il consiglio è quello di mantenere la massima prudenza, onde evitare di trovarsi di fronte ad un danno da caduta non risarcibile da parte dell’ente gestore.

Cosa fare subito dopo l’incidente

Nel malaugurato caso in cui si rimanga coinvolti in una caduta per dissesto stradale, è importante raccogliere nell’immediato quanti più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, così da poter dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, l’entità del danno subito e la pericolosità della buca. In particolare, è opportuno:

  • scattare foto dettagliate del luogo, della buca e della bici danneggiata (o chiamare le forze dell’ordine affinché effettuino i relativi rilievi);
  • prendere i dati di eventuali testimoni;
  • farsi refertare al pronto soccorso, anche per piccoli traumi, se necessario;
  • conservare scontrini e fatture per le spese sostenute (riparazioni, medicinali ed ogni altra spesa necessaria per far fronte all’incidente);
  • segnalare l’incidente all’ente competente, con una denuncia scritta e documentata;
  • se necessario, inviare una diffida o agire legalmente tramite un avvocato.

Conclusione

Pedalare è un diritto, e farlo in sicurezza e su strade adeguate lo è ancora di più. Le buche, i rattoppi malfatti e i dissesti non sono inevitabili: sono spesso il frutto di negligenza o incuria. E come tali, possono (e devono) essere denunciati.

Il ciclista che cade non è “distratto” per definizione: ha dei diritti, e può farli valere. Sapere come muoversi dopo un incidente non è solo utile per ottenere giustizia, ma anche per spingere le amministrazioni a prendersi cura – davvero – delle strade che tutti usiamo.

Leggi anche: il nuovo Codice della Strada, cosa cambia per bici e monopattini

Commenti

  1. DOMENICO SOLURI ha detto:

    Mio cognato con tutta la documentazione richiesta e con molte foto effettuate su una strada provinciale e dopo una pioggia notturna la sabbia nella buca per tutta la corsia si è spostata lasciando la buca profonda senza segnaletica nel passaggio con la bici ha preso la buca in pieno e caduto per terra svenuto e portato all ospedale con il 118 . il giudice cambiato a fine causa (praticamente un mese prima) dà la colpa a mio cognato con 2700 di danni per enti (tre) praticamente 7500 da pagare lui agli enti (complimenti ha rischiato la vita) io non ho più fiducia nella giustizia.

  2. Avv. Giorgio Tomasino ha detto:

    Fareste bene a consigliare ai lettori infortunati di rivolgersi sempre a un avvocato.
    Un avvocato (essendolo, scrivo con cognizione di causa) ha mezzi giuridici e tecnici, competenze ed esperienza per entrare nel merito della vertenza con realismo ed efficacia.
    Non spaventino poi le spese legali. Se il sinistro è favorevole, insieme al risarcimento saranno liquidate anche queste; se non lo fosse, ci si può mettere al sicuro preventivamente con una polizza personale con garanzia “spese legali” dal costo annuo inferiore a quello di un copertone, o dell’iscrizione a una Gran Fondo.

  3. Sarabanda82 ha detto:

    Tutte le bici e i monopattini circolanti in Italia per legge chi li guida Abusivamente sui marciapiedi-sulle zone pedonali oppure in mezzo alla strada RISERVATA SOLO A CICLOMOTORI-MOTO- AUTO-BUS-CAMION dovrebbe essere obbligato ad avere una Patente di guida che lo abilita a poter circolare !
    Bici e monopattini se vengono usati su marciapiedi -viali pedonali o strade riservate ai mezzi a motore devono essere obbligati ad avere una -Targa ben Visibile -Bollo-Assicurazione obbligatoria annuale e devono essere multati quando compiono infrazioni stradali !
    Qui in Italia in una piccola città ogni giorno almeno 50 mila Furbetti tra bici e monopattini compiono infrazioni stradali e nessuno di loro viene multato .Venezia-Pordenone- Vicenza-Gorizia -Treviso -Padova -eccetera queste città rinunciano volontariamente a sanzionare quei 30-70 mila di pirati stradali che con bici o monopattini compiono infrazioni stradali IMPUNITI .
    Se una bici ostacola il passaggio di pedoni ed invalidi perché è parcheggiata in divieto di transito e sosta incatenata su un palo stradale perché NON viene rimossa -sequestrata e multata adeguatamente ?
    Se passeggio per la periferia di Mestre o di qualsiasi altra città italiana su ogni marciapiede è parcheggiata in divieto di sosta e di transito qualche Bici o qualche monopattino pure di traverso !
    Perfino nelle aree di parcheggio auto a pagamento zone Blu ci sono bici o monopattini parcheggiati a SBAFO ! Anche sui parcheggi gialli riservati alle auto degli invalidi ci sono bici o monopattini parcheggiati pure male e i Vigili urbani alias Polizia Municipale -Polizia di Stato Italiana -Guardia di Finanza- Carabinieri
    o gli addetti alle multe per i parcheggi auto incustoditi delle strisce blu dove un automobilista è obbligato a pagare un euro ( 2000 mila lire ) per ogni 15 minuti di parcheggio nelle strisce blu stradali !
    Cosi non va !

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