Mobilità

Ubriaco in bicicletta: perché non possono ritirarti la patente

Ubriaco in bicicletta: perché non possono ritirarti la patente

È una scena che può sembrare paradossale: un ciclista, fermato in stato di ebbrezza, si vede ritirare la patente di guida. Ma è davvero possibile che un comportamento scorretto in sella a una bicicletta possa comportare conseguenze su un titolo che, a rigor di logica, abilita alla guida di veicoli a motore? La domanda, apparentemente bizzarra, in realtà nasconde una questione giuridica non così scontata, che merita un approfondimento.

Il quadro normativo generale

Per rispondere al quesito, occorre partire dalla definizione di “veicolo” fornita dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1982). L’art. 46 distingue chiaramente tra:

  • veicoli a motore, per la cui conduzione è necessaria una patente di guida;
  • veicoli senza motore, come le biciclette, che possono essere condotti anche da chi non è titolare di alcuna abilitazione.

Ma pedalare non dà diritto all’anarchia: il Codice della Strada si applica anche a chi pedala che, in quanto utente della strada, è tenuto al rispetto di una serie di obblighi specifici, come l’uso delle luci di notte o l’osservanza della segnaletica stradale (e sul punto non si può non citare il tema che da sempre genera discussioni tra ciclisti e automobilisti: il passaggio ai semafori).

Guida in stato di ebbrezza: cosa succede al ciclista

Appurato che anche i ciclisti sono tenuti al rispetto di gran parte delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, si tratta adesso di comprendere cosa succede se prima di inforcare la bicicletta è stato alzato un po’ troppo il gomito.

Il cuore della questione sta nell’art. 186 del Codice della Strada, che disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcool. Questo articolo punisce chi guida un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Da ciò deriva un primo chiarimento fondamentale: l’art. 186 non si applica al ciclista, perlomeno in relazione alle conseguenze sulla patente, proprio perché la bicicletta non è un veicolo a motore.

In altre parole, se una persona in bicicletta viene trovata in stato di ebbrezza, non può essere sanzionata con le misure previste per chi guida un’autovettura, come la sospensione o la revoca della patente.

Cosa dice la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha affermato più volte, sul punto, che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale“, ma al contempo “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede“.

In breve, è punibile la guida in stato di ebbrezza anche per i veicoli non a motore al fine di tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada. Ma, al contempo, non si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Eppure, la prassi non è sempre stata uniforme. In passato, si sono verificati casi in cui le forze dell’ordine hanno erroneamente applicato l’art. 186 anche ai ciclisti, disponendo ritiro e/o sospensione della patente di guida, poi annullati in sede giudiziale. Ciò ha generato confusione tra gli utenti e ha dato origine alla falsa convinzione che la patente sia sempre “a rischio” per chi beve e pedala.

Quando la patente può essere comunque coinvolta

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Chiarito ciò, esiste una zona grigia che merita attenzione. Anche se la guida in stato di ebbrezza su bicicletta non comporta automaticamente il ritiro della patente, il comportamento del ciclista può comunque avere ripercussioni indirette.

Mi riferisco all’art. 128 del Codice della Strada, che disciplina la revisione della patente di guida. Questo procedimento può essere avviato qualora emergano “dubbi sulla persistenza […] dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” del conducente. È il caso di colui che assume abitualmente quantità di sostanze alcoliche in misura superiore ai limiti previsti dalla legge.

Facciamo un esempio concreto

Un ciclista viene fermato in evidente stato di alterazione alcolica, magari in orario notturno e con una condotta pericolosa. Anche se non può essere sanzionato ai sensi dell’art. 186, la segnalazione all’Ufficio Patenti potrebbe comunque avviare un procedimento di revisione. Il titolare della patente sarebbe così convocato per accertamenti presso la Commissione Medica Locale, con la possibilità di sospensione o addirittura revoca del titolo di guida, non per l’infrazione stradale in sé, ma per la presunta inidoneità alla guida di veicoli a motore.

E le ebike? Attenzione alla distinzione

Una menzione a parte meritano le bici a pedalata assistita e le ebike, che rientrano ormai stabilmente nel paesaggio urbano. Sul punto l’art. 50 del Codice della Strada fa una distinzione importante, stabilendo che le biciclette con motore ausiliario che si attiva solo durante la pedalata e si disattiva oltre i 25 km/h sono equiparate alle biciclette tradizionali. Per queste, quindi, valgono le stesse regole dei ciclisti “muscolari”, inclusa l’esclusione dalle sanzioni per guida in stato di ebbrezza previste per i veicoli a motore.

Se invece ci si trova alla guida di un mezzo che supera i limiti tecnici imposti dalla legge (velocità oltre i 25 km/h, motore che funziona anche senza pedalare, potenza superiore a 250W), si entra nel territorio dei ciclomotori elettrici. E in quel caso, la musica cambia: serve una targa, un’assicurazione, e la patente di guida diventa necessaria. Di conseguenza, la guida in stato di ebbrezza è punita esattamente come per un motociclo o un’auto, con tutte le conseguenze del caso, incluso il ritiro o la sospensione della patente.

Quindi?

In sintesi, la risposta è negativa: un ciclista non rischia il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza perlomeno nei termini previsti per gli automobilisti, perché la bicicletta non è un veicolo a motore e non necessita, per sua natura, di un titolo di abilitazione alla guida. Tuttavia, un comportamento gravemente scorretto o pericoloso in sella può avere conseguenze indirette, specialmente se mette in dubbio l’idoneità generale alla guida.

Per chi ama pedalare e possiede anche una patente di guida, il consiglio è semplice: il buon senso e il rispetto delle regole non devono mai mancare, né su quattro ruote né su due pedali.

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Commenti

  1. Tiziano ha detto:

    “Se invece ci si trova alla guida di un mezzo che supera i limiti tecnici imposti dalla legge (velocità oltre i 25 km/h, motore che funziona anche senza pedalare, potenza superiore a 250W), si entra nel territorio dei ciclomotori elettrici. E in quel caso, la musica cambia: serve una targa, un’assicurazione, e la patente di guida diventa necessaria.”

    Vorrei segnalare il fenomeno sempre piu diffuso delle Ebike che non sono Ebike ma ciclomotori elettrici ,che viaggiano sulle ciclabili e sulle strade.
    A Firenze ormai ce ne sono tantissimi che sfrecciano pericolosamente ,la sera quasi tutti senza illuminazione, e la maggior parte guidati per lavoro dai Rider (ma non solo…)

    Sarebbe opportuno come testata sollevare questo problema,grazie.

    [Salve Tiziano, su Bikeitalia monitoriamo questo tema da tempo: gli articoli sono pubblicati in questa sezione > http://www.bikeitalia.it/tag/ebike – Bikeitalia.it]

  2. enrico bormolini ha detto:

    Buongiorno , in poche parole se viene applicato art 128 in ogni caso che si abbia alzato il gomito una volta o piu’ e’ a discrezione delle forze dell’ ordine procedere come meglio credono .
    Secondo me dovrebbe far fede anche lo storico di un individuo , fare delle analisi mirate alla prevenzione perche a volte queste situazioni creano difficolta’ emotive non di poco conto .
    Grazie .

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