Nel disegno di legge Salvini per la modifica del Codice della Strada – approvato in Consiglio dei Ministri e subito criticato dalle Associazioni della Piattaforma #Città30Subito – vengono introdotte alcune novità sostanziali per quanto riguarda la circolazione dei monopattini e delle biciclette. Vediamo quali sono e che cosa comportano.
Giro di vite per i monopattini
Il provvedimento contiene un giro di vite per i mezzi di micromobilità elettrica che per poter essere in regola con le nuove disposizioni dovranno avere una serie di caratteristiche e rispettare parametri stringenti.
- Innanzitutto tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa, frecce e assicurazione obbligatoria e quelli in sharing dovranno avere anche un sistema automatico che consenta la loro disattivazione da parte del gestore se vengono utilizzati nelle aree non coperte dal servizio.
- Inoltre è previsto l’obbligo del casco per tutte le persone che si mettono alla guida di un monopattino.
- I monopattini potranno circolare “solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h” e non potranno essere parcheggiati sul marciapiede al di fuori di apposite aree individuate con ordinanza comunale e garantendo la circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità; sarà invece consentita la sosta “negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli”.
Corsi di Meccanica
Meccanica Base 1 – In presenza
Le principali novità per le biciclette
Per quanto riguarda le biciclette non ci sono l’obbligo di casco, targa, frecce e assicurazione ma sono state riviste alcune norme relative alla ciclabilità.
- In particolare la strada urbana ciclabile contrassegnata dalla lettera E-bis perde la segnaletica orizzontale e mantiene solo quella verticale.
- La corsia ciclabile potrà essere realizzata soltanto sulla destra della carreggiata e “nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile”. Inoltre “nelle corsie ciclabili, i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia”.
- Per quanto riguarda il doppio senso ciclabile è consentito solo in subordine alla realizzazione di piste ciclabili “su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h”.
- La casa avanzata – denominata “zona di attestamento ciclabile” – sarà possibile “previa valutazione delle condizioni di sicurezza, qualora i flussi ciclabili lo giustifichino, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile”.
- Per quanto riguarda la precedenza alle biciclette, i conducenti dei veicoli a motore dovranno darla solo “sulle corsie delimitate da striscia discontinua”.
La questione del metro e mezzo
C’è poi la questione della distanza di sorpasso delle biciclette da parte dei veicoli a motore: il disegno di legge Salvini introduce “ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”.
Dunque è presente il principio del famoso metro e mezzo di distanza per il sorpasso sicuro dei ciclisti ma la dicitura “ove le condizioni della strada lo consentano” rappresenta un sostanziale depotenziamento della misura. E questa cosa appunto è stata fatta notare subito da chi si batte da sempre per l’introduzione di questa distanza “salva i ciclisti”.
A me pare che i migranti (clandestini se siamo razzisti) siano invece il suo primo bersaglio.
salvini ha perseguitato solo i lavoratori, dovrebbe stare più attento ai confini con questa invasione di clandestini..