Le bici a pedalata assistita, sia per gli spostamenti di tutti i giorni, come anche per percorrere sentieri di montagna, o per un utilizzo professionale per consegne nei centri storici chiusi al traffico, si stanno diffondendo con numeri davvero importanti in questi ultimi anni.
Partiamo dai numeri
Nel 2017 sono state 148.000 le bici elettriche vendute in Italia (poco meno del 10% del totale) e di queste il 65% erano MTB nel 2020 in Italia i numeri sono quasi raddoppiati: 280 mila unità vendute (+44%) e 275 mila e-bike prodotte (+29%). Un trend in costante ascesa e anche il dato europeo sulle vendite (fonte CONEBI) corrispondente a poco più di 16 milioni di unità in Europa nel 2021.
Truccare l’ebike: una pratica illegale e rischiosa
Le bici a pedalata assistita stanno avendo una “primavera” di vendite, ma sta crescendo anche la convinzione che la pedalata assistita possa essere “modificata” e quindi alterata senza alcun problema.
Chiariamolo subito: le bici a pedalata assistita non sono da modificare, da sbloccare, per differenti motivi. Truccare il motore delle ebike è una pratica illegale che aumenta la velocità massima, ma mette a rischio la sicurezza, la salute e la “tenuta” della bici.
Le possibilità sono infinite, ma nessuna è lecita (e noi non ne parleremo in questo articolo).
Si tratta innanzitutto di una norma di buon senso prima che di rispetto del Codice della Strada e del diritto.
Un inquadramento normativo
Bicicletta elettrica e/o LEV (Light Electric Vehicle, veicolo elettrico leggero, di peso non superiore a 400 kg) sono termini che indicano due diversi concetti di veicoli dotati di un motore elettrico ausiliario:
- velocipedi dotati di motore ausiliario che non possono essere azionati esclusivamente dal motore; il motore assiste lo spostamento solo quando il ciclista pedala. Generalmente i veicoli di questo tipo sono denominati ebike [nota: sulle ebike è tuttavia consentita la funzione walk assist fino a 6 km/h]
- velocipedi dotati di motore ausiliario che possono essere azionati esclusivamente dal motore; per gli spostamenti non è necessario che il ciclista pedali. Generalmente i veicoli di questo tipo sono denominati pedelec.
I velocipedi a pedalata assistita con una potenza nominale continua massima superiore a 0,25 kW e le e-bike che possono essere azionate esclusivamente dal motore sono inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva 2002/24/CE (e delle modifiche successive).
Nella direttiva essi sono classificati come motocicli a prestazioni ridotte, ossia veicoli muniti di pedali con un motore ausiliario di potenza pari o inferiore a 1 kW e una velocità massima per costruzione non superiore a 25 km/h.
Nell’ultima modifica del Codice della Strada è stata introdotta la possibilità sulle cargo bike di avere una assistenza del motore fino a 0,50 kW.
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Obblighi se la velocità massima dell’ebike è superiore a 25 km/h
Le biciclette a pedalata assistita dotate di motore che eroga potenza anche oltre i 25 km/h e le ebike con velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h sono classificate come ciclomotori tradizionali e devono essere omologate come tali. In tutti gli stati membri dell’Ue la classificazione come ciclomotore comporta l’uso obbligatorio del casco, l’obbligo di assicurazione e un limite di età; in alcuni casi sono previsti anche un numero di targa e la patente di guida.
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Truccare l’ebike: cosa dice il Codice della Strada
Art. 50 comma 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi (come le handbike, ndr), azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, o di 0,50 kW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Sostanzialmente la legge italiana considera biciclette quelle in cui il motore assiste il ciclista, non quelle dove lo sostituisce. Pertanto ogni forma di acceleratore sulla bicicletta è illegale oltreché sconsigliato.
Cosa rischia chi modifica e sblocca la pedalata assistita
Molti kit sono in vendita online sulle principali piattaforme di e-commerce, ma per la legge non è perseguibile chi vende e compra i kit, ma chi altera il mezzo e chi lo conduce.
Sbloccare il motore acquistando kit su siti online, vuol dire far raggiungere alla bicicletta una velocità fino ad arrivare a 45 km/h ma anche di più. Alcuni rivenditori garantiscono modifiche fino a 60 km/h.
Le modifiche all’articolo 50, pertanto, tengono conto della responsabilità di costruttori, assemblatori, grossisti, commercianti al dettaglio e meccanici che si prestano, a vario titolo, a modificare le biciclette elettriche.
Nello specifico, “chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1”.
Cosa rischia chi conduce la bici modificata
Per legge chi guida una “ebike modificata” è come se stesse utilizzando un ciclomotore non registrato e può rischiare in caso di controllo:
- fino a 635 euro per la mancanza del certificato di circolazione
- fino a 3464 euro per la mancata assicurazione del mezzo
- fino a 332 euro per la guida senza casco.
- fino a 5100 per la guida senza patente
- fermo e sequestro della ebike truccata
Quali danni possono insorgere su ebike truccata
Danni ai componenti
Truccare l’ebike, sbloccando il motore della bicicletta, crea un disequilibrio nella capacità di scarica della batteria. Tutte le batterie sono dotate un BMS (battery management system) che garantisce il corretto funzionamento delle celle della batteria: il BMS (per semplificazione) garantisce il lavoro della batteria con una capacità di scarica a regime e una picco. Una bici modificata crea nella batteria una continua richiesta di erogazione a picco della scarica.
Risultato: la batteria si surriscalda facilmente e la vita della batteria si riduce notevolmente.
Ogni motore lavora con determinati RPM (giri motore) che ne garantiscono il corretto funzionamento. Il sistema epicicloidale della trasmissione del motore viene messo a dura prova dalla modifica alla bicicletta. Nei motori geared i giri motore sono di gran lunga superiori rispetto all’ingranaggio finale (perno-pedivelle), con il risultato di un’usura precoce se non addirittura della rottura delle ruote dentate del motore. Vuol dire sostituzione del motore stesso e perdita totale di ogni garanzia.
Usura precoce
Per non parlare di un consumo repentino di pastiglie freno e di rotori che, per le alte velocità richiedono una sostituzione più frequente, oltre ad un accorciamento della vita della trasmissione (catena corona e pignoni) già messa a dura prova dalla pedalata assistita.
Rischi per l’utente finale: salute e sicurezza
C’è un evidente problema di sicurezza per un mezzo a pedalata assistita modificato: a 45 km/h per fermarsi completamente sono necessari all’incirca 16 metri, uno spazio mai sufficiente in situazioni di traffico cittadino, ma anche in piste dedicate alla circolazione delle sole biciclette in caso di frenate repentine e di emergenza per evitare un impatto, oltretutto in quelle situazioni di presenza di ostacoli o pedoni, si rischia davvero di fare danni a se stessi (troppe poche persone oggi usano il casco protettivo in bici) o addirittura di recare un danno ad altre persone.
Gli impianti frenanti, in caso di continue frenate, possono surriscaldarsi e quindi diminuisce la capacità di frenata (potenza frenante).
Gli eccessivi surriscaldamenti portano al rischio di incendio se non addirittura di esplosione della batteria durante l’utilizzo, con il rischio, se va bene, solo di qualche scottatura.
Il consumo delle ruote dentate del motore, porta a una veloce usura del motore fino alla rottura e danno anche di altri componenti del motore stesso come il torsiometro o la scheda madre
Le strategie delle case costruttrici
Per ragioni di sicurezza alcuni produttori montano dei motori che non sono modificabili, con software interni in grado di bloccare il motore, appena lo si utilizza con modifiche apportate. Politica condotta da Bosch e da poco annunciata anche da Shimano su tutta la sua linea.
In sostanza: una bici che nasce muscolare “muore” muscolare: si perde la garanzia del costruttore oltre ad aumentare i rischi (di rottura dei componenti e di sicurezza).
Allo stesso modo truccare l’ebike è vietato/pericoloso e non si devono modificare le bici a pedalata assistita per tutti i motivi sopraesposti.
È per buon senso, prima che per legge.
Sono un buon ciclista da tanti anni. Con una bici a pedalata assistita a norma rggiungo senza sforzo i 32-35 km/h quando sono in scia ad amici. Cio nonostante che il motore si blochi ai 25km/h ma poso comunque usare le gambe….e in discesa dato il peso bici maggiore faccio velocita anche superori a quelle della bici non assistita che ho anche in garage….Sarebbe opportuno uniformare alla regola americana che mi pare permetta fino a 20 miglia cioe 31-32 kmh
io con la mia bici a pedalata assistita arrivo senza sforzo a 27km/h eppure peso 130kg,uno magrolino secondo me va più veloce, quindi non sarebbe a norma
. poi ci sono bici da corsa che fanno i 90 Km/h
Nell’articolo fate distinzione tra e-bike e pedelec ma in realtà sono la stessa cosa. Pedelec è il termine usato nel codice della strada per identificare appunto le e-bike che come detto devono avere potenza nominale di 250W e limitatore a 25 km/h senza acceleratore. I mezzi con acceleratore sono invece equiparati ai ciclomotori e non rientrano nella categoria pedelec.